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Assume carattere decisivo la questione sollevata nei motivi di reclamo, relativa alle possibilità di orientamento della telecamera. Il reclamante ha prodotto una relazione tecnica sulle funzionalità della telecamera, rilevabili dalla scheda tecnica dell’apparecchio (modello G-MD2812E2 IR), da cui risulta che l’obiettivo può essere orientato, oltre che in modo meccanico, anche in maniera software, disponendo essa di tre assi di orientamento lungo i quali tramite un programma integrato alla telecamera o tramite il videoregistratore digitale (DVR) l’obiettivo si muove, garantendo una visuale totale di 180° capace di coprire tutto lo spazio sottostante. Non solo, l’apparecchio è dotato anche della funzione di autotracciamento, la quale consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo di visione e di seguirlo automaticamente grazie alla mobilità propria di cui è dotata. Conclude la relazione tecnica che la telecamera è facilmente orientabile ed è possibile in brevissimo tempo cambiare la direzione di puntamento a proprio piacimento, anche senza agire fisicamente direttamente su di essa.

In virtù di tali caratteristiche, è evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata della condomina rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell’edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera. Di qui l’insussistenza del diritto del reclamato (di contenuto reale, quale comproprietario dell’edificio, autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.) di

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Anche nel processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa.

Così ha deciso il Tribunale di Torino nella presente causa, in conformità all’orientamento prevalente in materia.

Nella fattispecie, un condominio, in persona del suo amministratore, procedeva ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti di due condomini, chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del locale sottotetto del fabbricato e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante.

I convenuti si costituivano eccependo, tuttavia, l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stato esperito il procedimento di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, comunque necessario nelle controversie in materia di condominio, a prescindere dal rito prescelto.

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A Genova un inquilino su 5 non riesce a pagare le spese di condominio, e si è costretti a fermare i lavori in corso. Pierluigi d’Angelo di Anaci chiede alle banche di intervenire in aiuto degli amministratori. Continua guardando il video al link riportato in fondo.

Fonte foto e articolo: http://www.primocanale.it/single_video.php?id=68360

 

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Il Tribunale di Taranto, II sezione, ha affrontato  la questione su chi, tra alienante ed acquirente di un immobile, spettino le spese di straordinaria manutenzione quando esse siano state approvate da più delibere condominiali.

Il Giudice adìto ha disposto che rileva la delibera definitiva di approvazione lavori, nella sentenza del 27 gennaio 2015, n. 293.

Oggetto della controversia era la richiesta di rimborso delle spese straordinarie condominiali, che, secondo gli attori-acquirenti le stesse dovevano gravare

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