“Assume carattere decisivo la questione sollevata nei motivi di reclamo, relativa alle possibilità di orientamento della telecamera. Il reclamante ha prodotto una relazione tecnica sulle funzionalità della telecamera, rilevabili dalla scheda tecnica dell’apparecchio (modello G-MD2812E2 IR), da cui risulta che l’obiettivo può essere orientato, oltre che in modo meccanico, anche in maniera software, disponendo essa di tre assi di orientamento lungo i quali tramite un programma integrato alla telecamera o tramite il videoregistratore digitale (DVR) l’obiettivo si muove, garantendo una visuale totale di 180° capace di coprire tutto lo spazio sottostante. Non solo, l’apparecchio è dotato anche della funzione di autotracciamento, la quale consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo di visione e di seguirlo automaticamente grazie alla mobilità propria di cui è dotata. Conclude la relazione tecnica che la telecamera è facilmente orientabile ed è possibile in brevissimo tempo cambiare la direzione di puntamento a proprio piacimento, anche senza agire fisicamente direttamente su di essa.
In virtù di tali caratteristiche, è evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata della condomina rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell’edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera. Di qui l’insussistenza del diritto del reclamato (di contenuto reale, quale comproprietario dell’edificio, autorizzato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.) di
installare un impianto di videosorveglianza capace di registrare immagini anche su parti comuni dell’edificio, non immediatamente antistanti l’ingresso della propria unità immobiliare, ed il corrispondente diritto della condomina reclamante di opporsi all’installazione e alle operazioni, effettuate con l’ausilio dello strumento elettronico, concernenti la registrazione di informazioni relative al transito o alla permanenza della sua persona nelle parti comuni dell’edificio”
Questo il fulcro della decisione del Tribunale di Salerno in sede di reclamo proposto in seguito al rigetto della domanda d'urgenza ex art.700 c.p.c.
La decisione appare, da un lato, rilevante per la disamina della legislazione in materia ma, soprattutto, innovativa nel momento in cui focalizza l'attenzione sulla necessità di tutelare la riservatezza (diritto costituzionalmente garantito) non solo dalle ingerenze altrui ma anche dalla possibilità che esse si verifichino.
La decisione tiene debitamente conto dell'evoluzione tecnologica e della facilità con la quale gli attuali strumenti tecnologici consentano di ledere gli altrui diritti.
Sicchè le caratteristiche stesse della telecamera (tra cui la possibilità di modificare l'orientamento dell'obiettivo) possono essere tali da porre in pericolo la sfera privata.
In definitiva, è illegittima l'apposizione di quelle telecamere che, per le caratteristiche tecniche, rendono possibile la ripresa di spazi comuni violando, in tal modo, la riservatezza altrui.
Al privato, quindi, che senta l'esigenza di tutelarsi, non rimane che scegliere una telecamera fissa e con angolo visuale ridotto.
Permangono, ciononostante, i dubbi: quand'anche fissa, la telecamera potrebbe essere sempre spostata manualmente. Si dovrebbe prevedere l'inaccessibilità della telecamere (magari con una gabbietta) ma, anche in tale ipotesi l'interrogativo resta: la chiave del vano ove venga apposta la telecamera da chi deve essere detenuta?
Appare evidente che, estremizzando il discorso, nessuna telecamera sarebbe lecita.
In tal senso, dunque, la decisione del Giudice salernitano sembra un ottimo compromesso: telecamera si, ma con giuste cautele.
(Altalex, 4 settembre 2015. Nota di Marco Ferrazzano)